Reati societari e fallimentari

Bancarotta semplice – elementi costitutivi del reato.
 
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Ai fini della dimostrazione del reato di bancarotta semplice non si può prescindere dall’individuazione del momento al quale far risalire il contestato aggravio del dissesto ed il suo ammontare prima del manifestarsi dell’inerzia del dell’imputato e successivamente alla stessa. E’ altresi necessaria, inoltre, la dimostrazione del nesso causale tra l’inerzia dell’imprenditore e l’aggravio del dissesto.


Bancarotta per distrazione, elemento oggettivo.
 
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L’elemento oggettivo del delitto di bancarotta per distrazione è realizzato tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività dell'azienda, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in danno per la massa dei creditori. Il distacco dei beni operato dall'imprenditore dal suo patrimonio deve cioè essere privo di una effettiva contropartita o avvenire per scopi estranei all’impresa. Si deve dedurre la dolosa distrazione patrimoniale ad opera del fallito dal mancato reperimento di beni, titoli o valori che siano stati sicuramente acquisiti dall’impresa o del loro controvalore in danaro, e dalla mancanza di indicazioni, da parte del fallito, circa la destinazione di tali beni, titoli o valori ovvero del successivo impiego del denaro eventualmente ricavatone. Il fallito ha l’obbligo giuridico di dimostrare la destinazione data ai beni acquisiti al suo patrimonio, con la conseguenza che dal mancato adempimento di tale obbligo può essere legittimamente desunta la prova della distrazione (cfr., Cass. pen., sez. V, 5.3.1999 n. 2994; Cass. pen., sez. V, 22.6.2000 n. 7332; Cass. pen., sez. V, 18.8.1993 n. 7726; Cass. pen., sez. V, 13.6.1991 n. 6669; nonché, circa l’onere di rendere conto al curatore, in concreto e con prove, cfr., Cass. pen., sez. V, 4.8.2005 n. 29515).


Bancarotta fraudolenta per mancanza delle scrittura contabili. Bancarotta semplice, astensione dalla richiesta di fallimento in proprio. Aggravio del dissesto. Prova dell’elemento soggettivo.
 
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La scelta dell’imprenditore di non adempiere agli oneri previdenziali di legge, perché ritenute eccessivamente incidenti in relazione all’ammontare dei ricavi dell’impresa, è di per sé fatto idoneo a dimostrare la sussistenza dell’elemento intenzionale sia del reato di bancarotta fraudolenta che del reato di bancarotta semplice, dovendosi ricondurre tale scelta ad un unico intento di irresponsabile gestione aziendale e di sottrazione dei ricavi alle garanzie dei creditori.


Bancarotta fraudolenta documentale. Accertamento dell’elemento intenzionale. Dolo specifico.
 
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In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’accertamento della mancanza delle scritture contabili di per sé non integra il reato dovendosi procedere, coerentemente alla previsione legislativa di una fattispecie a dolo specifico, alla verifica dello scopo al quale la mancanza era preordinata. Qualora l’omissione possa essere ricondotta alla carenza di competenze gestionali, contabili e finanziarie proprie dell’attività imprenditoriale piuttosto che a una volontà di recare pregiudizio ai creditori si ricade in ipotesi di bancarotta semplice anziché fraudolenta.


Bancarotta e reati nel fallimento. Particolare tenuità del fatto.
 
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La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile anche al delitto di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2 R.D. 267/1942 qualora, oltre al non superamento dei limiti edittali di cui all’art. 131 bis comma 1 c.p. (pena detentiva non superiore a cinque anni ovvero pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena), ricorrano anche gli altri requisiti (offesa di particolare tenuità e non abitualità della condotta) previsti nei commi successivi. (fattispecie in cui il Tribunale ha assolto per particolare tenuità del fatto l’imputato che, dopo aver tentato di avviare senza successo una società, ha abbandonato la stessa omettendo del tutto la tenuta delle relative scritture contabili, ma senza determinare alcun pregiudizio apprezzabile per i creditori poiché la società aveva già, di fatto, cessato ogni attività).

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