Reati contro il patrimonio

Aggravante art. 625 nr. 2 - violenza sulle cose – danneggiamento successivo all’azione, non funzionale a commettere il furto - esclusione.
 
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Il furto aggravato ai sensi dell’art. 625 nr. 2 c.p. si configura solo allorquando la violenza sulle cose è perpetrata al fine eseguire il delitto e va conseguentemente esclusa l’aggravante in questione in tutti i casi in cui il danneggiamento viene cagionato solo dopo l’interruzione dell’azione criminosa (nella specie un modesto danno ad una porta allorché si era definitivamente esaurita l’azione furtiva).


Contraffazione – responsabilità del sottoscrittore autografo e di quello non autografo - appropriazione di cosa smarrita aut ricettazione.
 
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In materia di contraffazione la prova di chi abbia materialmente contraffatto i documenti in oggetto non comporta l'esclusione della responsabilità dell'imputato nell'ipotesi in cui la specifica indicazione, su di essi, dei suoi dati identificativi, nonché l’apposizione della sua sottoscrizione autografa e della sua ritrazione fotografica implichino perlomeno un suo diretto concorso morale nei reati, ovvero un ruolo di mandante della falsificazione.
Sicché, ove pure non sia stato l'imputato in persona a formare e compilare i detti documenti ma abbia contribuito col suo specifico apporto individualizzante e integrativo del contenuto ad effettuare la falsificazione, la sua responsabilità va affermata almeno a titolo di concorso diretto nel reato.
Si configura il reato di appropriazione di cosa smarrita quando la cosa sia uscita definitivamente dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore e questi non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere, si ha invece ricettazione quando la cosa sia ricollegabile al suo proprietario (nel caso in cui ad esempio sulla base delle annotazioni contenute su un assegno sia agevole risalire al titolare del conto su cui è tratto).


Ricettazione – elemento soggettivo – dolo.
 
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In tema di ricettazione la prova del dolo è eccezionalmente diretta, quando invece normalmente si deduce da elementi indiziari e valutazioni logiche connesse al comportamento dell’imputato. In particolare, tale prova si desume agevolmente nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia in possesso di una cosa di provenienza delittuosa e non fornisca alcuna giustificazione attendibile in merito al possesso o ne fornisca una inverosimile sulla base dei canoni di comune esperienza. In tal caso infatti deve ritenersi assolto l’onere dell’accusa di dimostrare la sussistenza del reato e legittimamente il giudice può trarne il suo convincimento dell’esistenza del dolo (Cass. pen., sez. II, 19.9.2000 n. 9861). Nel reato di ricettazione inoltre è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo anche il dolo eventuale, sussistente in caso di consapevolezza, anche non assoluta, di acquistare cose di provenienza illecita, a nulla rilevando che nella psiche dell'agente si sia affacciato il dubbio circa la provenienza delittuosa del bene.


Abusiva attività finanziaria – condotta abituale e durevole – sistematicità nell’erogazione dei finanziamenti al pubblico.
 
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L’abusiva attività finanziaria punita all’art. 132 L. n. 385/93 (T.U.B.) è penalmente rilevante sia nel caso in cui operi abusivamente, rapportandosi con il pubblico, una organizzazione strutturata professionalmente (seppure l’operatività sia stata commessa ed accertata in una singola operazione), sia nel caso in cui, pur mancando una organizzazione professionale, vi siano molteplici operazioni abusive protratte nel tempo, secondo una condotta abituale e di durata. In questo secondo caso non è richiesta l’esistenza di una struttura, ma piuttosto di capacità economiche e modalità attuative tali da consentire la concessione sistematica di finanziamenti a favore di una platea di potenziali fruitori, in modo da realizzare quella latitudine di gestione oggetto della repressione penale.


Furto in centro commerciale – aggravante della esposizione a pubblica fede - esclusione.
 
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In relazione al reato di furto avente ad oggetto merce esposta sugli scaffali di un centro commerciale, va esclusa l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede posto che il sistema di videosorveglianza garantiva un continuo monitoraggio di quanto avveniva all’interno del supermercato, così assicurando un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti. (Nel caso di specie gli imputati, in concorso tra loro, avevano prelevato ed occultato su di sé oggetti esposti, danneggiandoli per la rimozione dei sistemi di antitaccheggio, azione quest’ultima che permette la configurazione dell’aggravante della violenza sulle cose.)


Insolvenza fraudolenta – prova della preordinazione e della reale situazione di in capienza.
 
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Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio reale stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione. La prova della preordinazione e della reale situazione di incapienza può essere desunta anche da argomenti induttivi, ricavabili dal contesto dell'azione, quali una ingiustificata e irrazionale costruzione dell’operazione negoziale, una immediata rivendita del bene a terzi per fini speculativi e una successiva condotta volta a sottrarsi a qualunque contatto con la controparte.


Appropriazione indebita di denaro dell’ex compagno. Uso del profitto del reato per provvedere al mantenimento dei figli. Stato di necessità.
 
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E’scriminato in applicazione dell’art. 54 il fatto di chi (nella fattispecie, la madre) si appropri di denaro di pertinenza dell’ex compagno, padre del minore e inadempiente rispetto all’obbligo di mantenimento, al solo scopo di provvedere al sostentamento della figlia, non potendo in altro modo evitare il danno irreparabile alla stessa figlia. In tale situazione l’antigiuridicità della condotta è elisa in applicazione dell’esimente di cui all’art. 54 c.p..


Vendita tramite e-bay. Sussistenza elementi oggettivo e soggettivo reato truffa, art. 640 c.p..
 
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Non si configura un semplice inadempimento civile, ma il reato di truffa ex art. 640 c.p., sussistendone sia l’elemento oggettivo sia l’elemento soggettivo, qualora un soggetto ponga in vendita un bene su un sito noto e serio, quale è e-bay, facendosi versare l’importo pattuito su un conto corrente a lui intestato, ma non inviando all’acquirente la merce pattuita.


Truffa e insolvenza fraudolenta.
 
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Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Albertone, con la sentenza n.1171/2019, condanna l’imputato per il reato di cui all’art. 640 c.p. per aver acquistato un’autovettura, esibendo false contabili di bonifico e rassicurando la controparte circa l’effettivo pagamento, in realtà mai accaduto.
Il Giudice ha ritenuto di non riqualificare il fatto nella più attenuata fattispecie di cui all’art. 641 c.p. -insolvenza fraudolenta- in quanto la dissimulazione dello stato di insolvenza dovrebbe prescindere da ulteriori comportamenti fuorvianti, quali per esempio una successiva quanto falsa rassicurazione circa l’avvenuto pagamento. Nel caso concreto l’imputato invece, predisponendo ed esibendo una documentazione bancaria contraffatta, ha posto in essere artifizi e raggiri, traendo così in inganno la parte offesa in ordine all’effettivo pagamento del prezzo e ottenendo l’ingiusto profitto della consegna del mezzo.

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