L'editoriale del vecchio penalista

Editoriale del vecchio penalista.

Il cenotafio della procedura penale
 
Prima che le orde barbariche di tipo padano portassero lesioni alla lingua ufficiale della Repubblica era annoverato e conosciuto nella lingua italiana il termine “cenotafio”.
In quei bei tempi fin dal ginnasio s’apprendeva che cenotafio sta a significare “sepolcro vuoto – tomba vuota”.
Quale parola migliore per indicare ciò che è attualmente l’udienza preliminare (artt. 416 e segg. C.P.P.)?
Per illustrare il nostro pensiero dobbiamo risalire alle riflessioni ed alle intenzioni del legislatore che varò il DPR 447/1988.
Quel legislatore colto, affiancato da un guardasigilli altrettanto preparato, il Prof. Vassalli, si rendeva perfettamente conto di che cosa significasse e che onere comportasse la formazione della prova innanzi al giudice del dibattimento.
Tanto che Vassalli in una seduta della commissione giustizia al senato pronunziò questo severo dubbio: forse sarebbe stato meglio novellare il codice Rocco prevedendo la presenza dei difensori nella fase d’acquisizione delle prove in istruttoria formale o sommaria e, segnatamente, le testimonianze.
Previsioni puntualmente avverate: in un processo di qualche consistenza le testimonianze richiedono tempi lunghi e numerose udienze.
Abbiamo definito “colto” il legislatore del 1988, dobbiamo aggiungere pragmaticamente sapiente.
Nutrite queste preoccupazioni, il legislatore pensò e intese relegare il giudizio ordinario in posizione statisticamente minoritaria; per ottenere questo risultato si agì in duplice direzione:
- con la creazione di riti alternativi;
- con il filtro dell’udienza preliminare.
Portati sul terreno dell’applicazione pratica questi istituti non si può affermare che il risultato sia stato raggiunto.
I riti alternativi (giudizio abbreviato artt. 438 e segg. ed il cosiddetto patteggiamento artt. 444 e segg. C.P.P.) sono ancora oggi metabolizzati con difficoltà delle parti processuali (pubblica e privata) e talora dagli stessi giudici.
Gli esempi sono numerosi e ben chiari: l’applicazione di pena su richiesta è ineludibilmente legata al consenso del Pubblico Ministero ed al vaglio di congruità del giudice.
Il giudizio abbreviato mostra invece il fianco al momento della determinazione della pena allorché il Pubblico Ministero nella sua richiesta e spesso il Giudice nella sua decisione collocano la pena finale ad un livello tale da rendere sostanzialmente inoperante la diminuente del rito.
Tutto ciò crea sospetto e disaffezione degli imputati che si sentono maggiormente garantiti dal rito ordinario.

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La tomba più disperatamente vuota è certamente l’udienza preliminare: insuperabile prova del nostro assunto è il rapporto statistico fra sentenza di non luogo a procedere e decreti di rinvio a giudizio.
Questa clamorosa distonia è forse dovuta all’ineccepibile lavoro d’indagine dei magistrati requirenti?
Fermo restando il riconosciuto e serio impegno dei pubblici ministeri, la risposta non può che essere negativa: prova ne sia l’alta percentuale di proscioglimenti in primo grado ed in appello.
Vero è invece che, anche per taluni indirizzi della Corte regolatrice, si è rinunziato al concetto che l’udienza preliminare è un primo livello di merito, pur se in funzione prognostica.
Diversamente opinando, che senso avrebbe il III° comma dell’art425 C.P.P.?
“Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”.
Se le fonti di prova sono insufficienti o contraddittorie bene è possibile integrare e rimediare a dibattimento, con buona pace dell’istituto e della volontà del legislatore.
V’è poi un’ultima notazione di carattere meramente pratico: quando il G.U.P. è chiamato ad esaminare 20/30 processi in un giorno, certamente potrà emettere i decreti che dispongono il giudizio (cioè una data); del pari e sicuramente non potrà motivare sentenze di non luogo a procedere “dandone immediata lettura”.

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E dunque con tanto rammarico “habent sua sidera lites”.
 
4 Marzo 2016
 

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