Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)

Applicazione dell'art. 131 bis c.p. in ipotesi di costruzione edilizia in assenza di permesso di costruire ex art. 44 c. 1 lett. b) D.P.R. 380/01
 
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Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 1637/16, dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato in quanto non punibile ex art. 131 bis c.p., per la contestazione di costruzione edilizia in assenza di permesso di costruire ex art. 44 c. 1 lett. b) D.P.R. 380/01 ritenendo, tra l’altro, nel caso di specie l’entità del danno assai modesta, sia in considerazione della natura del manufatto che della sua permanenza in loco, prima dell’abbattimento realizzato dallo stesso imputato.


Art. 341 bis c.p. – Oltraggio a pubblico ufficiale – particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
 
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Con il provvedimento in questione la Procura di Novara, a fronte di una condotta inquadrabile astrattamente nel paradigma normativo dell’art. 341 bis c.p. (si trattava di un soggetto in stato di ubriachezza che aveva a più riprese insultato due poliziotti intervenuti in un locale pubblico), ha ritenuto che si possa comunque procedere all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., e quindi all’archiviazione del procedimento penale. In questo senso giocano sia lo stato di incensuratezza dell’interessato (che quindi esclude l’abitualità del comportamento) sia la non particolare gravità del comportamento.


Art. 131 bis c.p. – Particolare tenuità del fatto – fattispecie di furto tentato in supermercato
 
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Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Novara torna a fare corretta applicazione del disposto di cui all’art. 131 bis c.p. Nella fattispecie due anziani (un uomo e una donna) erano stai sorpresi dalla viglianza di un supermercato dopo avere superato le casse occultando all’interno di una borsa e nelle tasche dei giubbotti alcuni generi alimentari e dei cosmetici.
Il Tribunale, valorizzando la tesi di un impulso a rubare “contingente ed estemporaneo, originato verosimilmente da ragioni di difficoltà economica”, nonché l’assenza di elementi da cui desumere la pericolosità sociale dei soggetti, e ritenuta infine il modico danno cagionato alla vittima del reato, ha assolto i due imputati con la formula “per essere persone non punibili ai sensi dell’art. 131 bis c.p.”


Applicazione dell'art. 131 bis c.p. - tentato furto mono aggravato-recidiva reiterata
 
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Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Luca Fidelio, con la sentenza n. 1273/16, assolve in quanto non punibile ex art. 131 bis c.p., l’imputato di furto in un negozio di una maglietta del valore di € 12,00, aggravato dalla violenza sulle cose per aver staccato la placca antitaccheggio dall'indumento. Il Giudice, di concerto con la difesa, ha ritenuto di riqualificare il fatto nell'ipotesi di tentato furto mono aggravato sottolineando l'esiguità del valore del bene, i precedenti penali dell'imputato, disomogenei rispetto al reato de quo perfezionatisi oltre sei anni prima del procedimento ed infine l'aver restituito il bene dopo essere stati scoperti. Sussistono pertanto, nel caso di specie, il profilo soggettivo ed oggettivo che consentono l'applicazione della nuova causa di non punibilità. L'art. 131 bis c.p. ha introdotto una causa di non punibilità di carattere generale: è un istituto di diritto sostanziale e trova applicazione anche a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 2, comma IV, c.p..


Tentato furto in supermercato. Fattispecie monoaggravata su cose di scarso valore
 
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Il Tribunale di Novara, in fattispecie in cui peraltro non è stato convalidato l’arresto in flagranza, torna sull’applicazione dell’istituto in caso di tentato furto monoaggravato. Nel caso in esame si trattava del tentato furto di merce di valore modesto (circa € 70,00) con l’aggravante della violenza (rottura della confezione). Data anche l’incensuratezza dell’imputato e l’episodicità della condotta, il Tribunale ha emesso sentenza di assoluzione in applicazione dell’art. 131 bis c.p..


Particolare tenuità del fatto – campo applicativo e circostanze ad effetto speciale – ricettazione e giudizio di assoluta marginalità
 
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In tema di ricettazione, quanto il valore economico della merce è modesto e consente il giudizio di assoluta marginalità richiesto dalla giurisprudenza sul punto, è altresì possibile formulare un giudizio ex art. 131 bis c.p., poiché la fattispecie di cui all’art. 648 comma II c.p. rientra nei limiti edittali per l’applicazione dell’istituto. Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 131 bis comma 4 c.p., ai fini della determinazione del campo applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto, si tiene conto delle circostanze ad effetto speciale.


Applicazione dell'art. 131 bis c.p.p., esclusione della recidiva, esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 c. 1 n. 2 C.P.
 
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Con la sentenza n. 617/15 il Tribunale di Novara in composizione monocratica, Giudice Dott. Luca Fidelio, assolve in quanto non punibile ex art. 131 bis c.p.p. l’imputata di furto tentato in supermercato per il complessivo valore di € 26,97 ritenendo non applicabile l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento perché il mero occultamento sul reo non configura di per sé un accorgimento insidioso.
Osserva inoltre i precedenti penali dell’imputata (reati commessi 20 anni prima del reato oggetto del procedimento, di minima gravità astratta e concreta – omesso versamento di ritenute previdenziali- di specie diversa da quello per cui si procede ) non sono ostativi alla applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.p.


131 bis – particolare tenuità del fatto – disamina della nuova normativa e delle differenze rispetto all’istituto di cui all’art. 34 D.lgs. 274/00
 
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Con la sentenza in esame il Tribunale di Novara, in veste di Giudice di secondo grado (impugnazione di una sentenza emessa dal Giudice di Pace), dopo un’approfondita analisi della genesi e delle caratteristiche dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p.p., tratteggia con precisione le analogie e soprattutto le differenze tra detto istituto – causa di esclusione della punibilità - e quello di cui all’art. 34 D.lgs 274/00, di matrice procedimentale in quanto causa di improcedibilità dell’azione penale.


Particolare tenuità del fatto, presupposti applicativi
 
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Con la sentenza 673/15 del 11.5.2015 il Tribunale di Novara, in persona del Dr. Luca Fidelio, ribadisce che il calcolo della pena ai fin dei limiti edittali entro i quali trova applicazione l’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. sfugge al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Nella fattispecie, nella prassi molto frequente (furto in supermercato) l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 625 comma I n. 2 c.p., è stata ritenuta ostativa all’applicazione dell’istituto in questione.


La Cassazione afferma che la questione della applicabilità dell'art. 131 bis c.p. è rilevabile d'ufficio
 
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Con la sentenza n. 15449 del 15 aprile 2015, la terza sezione penale si è pronunciata in relazione al recente istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131 bis cod. pen. affermando che:
- il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.; - nei giudizi già pendenti in sede di legittimità alla data della entrata in vigore dell’art. 131 bis cod. pen., la questione della sua applicabilità è rilevabile di ufficio a norma dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.;
la Corte di cassazione, a tal fine, deve valutare la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, fondandosi sui dati emersi nel corso del giudizio di merito, in particolare tenendo conto di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, e, in caso di valutazione positiva, annullare con rinvio al giudice di merito.
Nella specie, la Corte ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all’imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi.


Una delle prime sentenze del Tribunale di Novara di applicazione dell'art. 131 bis c.p. (sent. 634/2015, dott. Fidelio)
 
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Con la sentenza n. 634/15 il Tribunale di Novara in composizione monocratica, Giudice Dott. Luca Fidelio, afferma che è possibile pronunciare sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale ex art. 469 c.p.p. in virtù dell’esistenza della causa di non punibilità di cui alla’rt. 131 bis c.p.p. quando dal capo di imputazione (trattavasi di tentato furto aggravato di un capo di abbigliamento del valore di € 15,92 all’interno di un ipermercato) e dal contenuto del fascicolo per il dibattimento (in atti v’era la denuncia querela) emerge che il pericolo cagionato alla parte lesa è particolarmente esiguo.
Ribadisce altresì che il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.


Un interessante contributo della dr.ssa Simona Serra che svolge il tirocinio formativo ex art. 79 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Novara
 
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Art. 131 bis c.p.- Particolare tenuità del fatto – fattispecie di furto tentato in esercizio commerciale
 
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Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Bolloli, con la sentenza n.1/2019, dichiara di non doversi procedere ex art. 529 e 131 bis c.p.p. nei confronti dell’imputata per il reato di tentato furto di un paio di scarpe del valore di € 100,00 avvenuto in un esercizio commerciale.
Il Giudice, condividendo le conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa, ha ritenuto che la res furtiva avesse un esiguo valore anche in relazione alla consistenza patrimoniale della parte offesa - titolare di una catena di punti vendita destinati alla grande distribuzione -, ed ha evidenziato come non si possa ravvisare alcun reale pregiudizio patito dalla stessa visto che la merce non è mai fuoriuscita dalla sua signoria.


Bancarotta e reati nel fallimento. Particolare tenuità del fatto.
 
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La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile anche al delitto di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2 R.D. 267/1942 qualora, oltre al non superamento dei limiti edittali di cui all’art. 131 bis comma 1 c.p. (pena detentiva non superiore a cinque anni ovvero pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena), ricorrano anche gli altri requisiti (offesa di particolare tenuità e non abitualità della condotta) previsti nei commi successivi. (fattispecie in cui il Tribunale ha assolto per particolare tenuità del fatto l’imputato che, dopo aver tentato di avviare senza successo una società, ha abbandonato la stessa omettendo del tutto la tenuta delle relative scritture contabili, ma senza determinare alcun pregiudizio apprezzabile per i creditori poiché la società aveva già, di fatto, cessato ogni attività).

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